Nella definizione di bicicletta il Codice della Strada fa riferimento all’articolo 24 della legge 14/2003:
“I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”
Ecco quindi che le bici elettriche sono a tutti gli effetti equiparate a quelle tradizionali e non a ciclomotori o motocicli quando rispettano tre requisiti di base: il motore ausiliario, di potenza massima pari a 250W (pari a ⅓ di cavallo) interviene solo mentre il ciclista pedala, e comunque entro i 25Km/h.
Questi principi sono dettagliati nello standard EN 15194, a cui aderiscono la maggior parte dei paesi europei, Italia inclusa. Lo standard specifica tutti i limiti operativi del mezzo, emissione di radiazioni incluse e le relative procedure di verifica.
La violazione dei limiti suddetti, rende i mezzi non più autorizzati alla circolazione in spazi pubblici, salvo sottoporli ad improbabili procedure di omologazione, al termine delle quali sarebbero comunque assimilati a ciclomotori, con tutto quello che ne consegue.